Ammissibilità dell'impugnazione della parte civile contro le sentenze assolutorie anche se l'impugnazione non contenga il riferimento espresso alla statuizione riguardante gli effetti civili.

Ammissibilità dell'impugnazione della parte civile contro le sentenze assolutorie anche se l'impugnazione non contenga il riferimento espresso alla statuizione riguardante gli effetti civili.

Cass., Sez. un., 20 dicembre 2012 (dep. 8 febbraio 2013), n. 6509, Pres. Lupo,  Rel. Davigo, ric. P.c. Buccino in proc. Colucci

Ai sensi dell’art. 576 c.p.p. la parte civile può proporre impugnazione contro la sentenza di proscioglimento “ai soli effetti della responsabilità civile”.

Si pone il problema delle impugnazione che sollecitano solo la condanna dell’imputato e la sua penale responsabilità senza esplicitare alcuna domanda circa le statuizioni civili.

 

A tal riguardo ad un orientamento più rigoroso che considera inammissibile l’impugnazione della parte civile se pertinente si soli profili penali della responsabilità dell’accusato e segnate da un carattere aspecifico, si contrappone un orientamento meno rigoroso delle Sezioni Unite che legittima l’appello della parte civile contro la sentenza assolutoria per il conseguimento della tutela risarcitoria nella sede penale inizialmente prescelta, sia solo incidentale e per i soli effetti civili, anche in assenza di specificazione. Si ritiene che sia la norma a delimitare sul piano civile gli effetti dell’impugnazione di talchè fatto salvo il rispetto degli artt. 581 c.p.p. e 591 c.p.p. le Sezioni Unite hanno enunciato il seguente principio di diritto: «allorché la parte civile impugni una sentenza di proscioglimento che non abbia accolto le sue conclusioni, chiedendo la riforma di tale pronunzia, l'atto di impugnazione, ricorrendo le altre condizioni, è ammissibile anche quando non contenga l'indicazione che l'atto stesso è proposto ai soli effetti civili, discendendo tale effetto direttamente dall'art. 576 c.p.p.»

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