“Se la parte senza giusto motivo non fa chiamare i testimoni davanti al giudice, questi la dichiara, anche d'ufficio, decaduta dalla prova, salvo che l'altra parte dichiari di avere interesse all'audizione.
Se il giudice riconosce giustificata l'omissione, fissa una nuova udienza per l'assunzione della prova.”
L’intimazione deve essere fatta ai testimoni almeno sette giorni prima dell’udienza in cui sono chiamati a comparire; Il termine può essere ridotto nei casi di urgenza con l’autorizzazione del giudice.
L’intimazione deve avvenire attraverso l’invio di copia dell’atto mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, telefax o posta elettronica certificata.
Il difensore che ha spedito l’atto da notificare tramite i mezzi sopra menzionati, deposita nella cancelleria del giudice copia dell’atto inviato, attestandone la conformità all’originale, oltre all’avviso di ricevimento.
L’intimazione a cura del difensore contiene:
- il nome, il cognome ed il domicilio della persona da citare;
- il giorno, l’ora e il luogo della comparizione, nonché il giudice davanti al quale la persona deve presentarsi;
3) l’indicazione della parte richiedente e della controparte, nonché gli estremi dell’ordinanza con la quale è stata ammessa la prova testimoniale;
4) l’avvertimento che, in caso di mancata comparizione senza giustificato motivo, la persona citata potrà essere condannata al pagamento di una pena pecuniaria non inferiore a 100 euro e non superiore a 1.000 euro.
L’intimazione dei testimoni deve essere fatta, nei termini e modalità appena visti, a pena di decadenza.
In altri termini, se la parte, senza giusto motivo, non fa chiamare i testimoni davanti al giudice, questi
dichiara, anche d’ufficio, decaduta dalla prova, salvo che l’altra parte dichiari di avere interesse
all’audizione
Analizziamo tutte le ipotesi per cui non sempre la mancata o irregolare intimazione dei testimoni
comporta la decadenza dalla prova testimoniale.
- sussiste un giustificato motivo che ha impedito l’intimazione(per esempio decesso di uno dei testi o cambiamento dell’indirizzo conosciuto): tale motivo deve essere indicato dal difensore entro l’udienza fissata per l’audizione. Nel caso in cui il giudice riconosca giustificata l’omissione, fissa una nuova udienza per l’assunzione della prova;
- la controparte dichiara di avere comunque interesse all’audizione dei testimoni: in tal caso il giudice ordina nuova intimazione a comparire ad altra udienza;
- il testimone compare spontaneamente (o su invito informale di parte anche se non intimato): in questa ipotesi la comparizione in giudizio equivale, secondo la giurisprudenza maggioritaria, ad avvenuta e corretta intimazione. Difatti, secondo la Cassazione, la mancata intimazione dei testi non comporta decadenza dalla prova testimoniale qualora l’omissione di tale adempimento sia priva di rilievo per essersi i testimoni presentati spontaneamente all’udienza fissata per rendere la loro deposizione.
Relativamente all’intimazione dei testi, la sanzione della decadenza dalla prova testimoniale non è così rigida, trovando essa applicazione solo quando effettivamente, senza giustificato motivo, il difensore non abbia inviato l’intimazione ai testimoni o non l’abbia fatto correttamente, i testi di conseguenza non si siano presentati all’udienza e la controparte non ha interesse a sentirli.